STUDIO TECNICO NAVALE dott. ing.  PAOLO PONSICCHI

INGEGNERE NAVALE E MECCANICO

NAVAL ARCHITECT AND MARINE ENGINEER

Servizi dello Studio in materia di omologazione CE

Il nostro Studio si occupa di omologazione CE dal Giugno 1998, ovvero da quando questa normativa è entrata in vigore, sempre in collaborazione con la Sezione Diporto del RINA. Le nostre prestazioni in materia ricoprono tutto il campo della progettazione, della consulenza, della direzione o sorveglianza dei lavori per conto dell'Armatore o del Cantiere.

Naturalmente la prestazione differisce in funzione del cliente: l'Armatore o il Cantiere.

Se operiamo per conto del Cantiere possiamo seguire tutto l'iter certificativo: progettazione, presentazione disegni, direzione lavori, stabilità (calcoli e prove), manuale del proprietario, prove in mare, dichiarazione di conformità. Possiamo anche occuparci solo di alcuni punti dell'iter, su richiesta del cliente, fermo restando che la nostra responsabilità si limita a quanto progettato, calcolato o elaborato dallo Studio; in particolare, per quanto riguarda le verifiche di stabilità, è nostra abitudine eseguire una prova di stabilità ad imbarcazione varata per l'esatta determinazione del peso e del baricentro, prima di eseguire i calcoli definitivi da presentare al Registro. Nel caso in cui tale prova non possa essere eseguita, la nostra responsabilità si limita all'esecuzione dei calcoli, lasciando al Cantiere quella riguardante la veridicità dei dati di partenza (dislocamento e baricentro della barca scarica).

Nel caso in cui il nostro committente sia l'Armatore, possiamo occuparci di progettazione, presentazione disegni, stabilità (calcoli e prove), prove in mare e sorveglianza dei lavori; eventualmente, su richiesta dell'Armatore e su specifici accordi con il Cantiere, possiamo provvedere all'elaborazione del manuale del proprietario (questo perché il manuale contiene, oltre a tutto il resto, una precisa assunzione di responsabilità da parte del costruttore). Per quanto riguarda le nostre responsabilità valgono le considerazioni precedenti.

Possiamo anche fornire, al Cantiere o all'Armatore, una semplice consulenza tecnica sull'iter dell'omologazione e sulla costruzione dell'imbarcazione su progetto altrui; in tal caso teniamo sempre a chiarire che non siamo mai disposti ad assumerci la paternità di progetti e calcoli che non siano stati effettuati da noi.

Qualunque sia la prestazione richiesta, siamo sempre disponibili a seguire tutti gli aspetti tecnici delle pratiche presso il Registro. A tal proposito sottolineiamo che non prestiamo servizi di tipo burocratico.



L’OMOLOGAZIONE CE


L'omologazione CE per le imbarcazioni e i natanti da diporto è regolamentata dalla Direttiva 2013/53/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 Novembre 2013 relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua, che abroga la direttiva 94/25/CE, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea (L 354/90 del 28/12/2013), recepita in Italia con il D.L. 11 Gennaio 2016 n. 5 (Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE).

L'obbligo dell'omologazione CE è in vigore per tutte le unità da diporto varate dal Giugno 1998 in poi; la direttiva 2013/53/EU è in vigore dal 18 Gennaio 2016 e fino al 18 Gennaio 2017 si sono potute immettere in commercio le unità già prodotte conformemente alle precedenti direttive 94/25/CE e 2003/44/CE.

Scopo principale della normativa è quello di istituire regole comuni a tutti gli Stati membri per la progettazione, la costruzione e la commercializzazione di unità da diporto da 2.5 a 24 m di lunghezza dello scafo Lh, ovvero la lunghezza massima dell'imbarcazione comprensiva di tutte le appendici fisse, come definito dalla norma ISO EN 8666. Riportiamo di seguito un estratto della norma:


"Le lunghezze delle unità devono essere misurate parallelamente alla linea di galleggiamento di riferimento e alla linea centrale dell’unità come la distanza tra due piani verticali, perpendicolari al piano centrale dell’unità.

[…]

La lunghezza dello scafo, Lh, deve essere misurata […], con un piano che attraversa la parte più prodiera dell’unità e l’altro che attraversa la parte più poppiera dell’unità.

Questa lunghezza include tutte le parti strutturali e integrali dell’unità, quali prue o poppe di legno, plastica o metallo, impavesate e giunzioni scafo/ponte.

Questa lunghezza esclude le parti rimovibili che possono essere staccate in modo non distruttivo e senza influire sull’integrità strutturale dell’unità, per esempio, alberi, bompressi, pulpiti a ciascuna estremità dell’unità, accessori della testa di ruota, timoni, motori entrofuoribordo, motori fuoribordo e relative staffe e piastre di supporto, piattaforme di immersione, piattaforme di imbarco, bottacci e parabordi.

Questa lunghezza non esclude le parti staccabili dello scafo, che fungono da supporto idrostatico o dinamico quando l’unità è a riposo o in navigazione.

Con unità multiscafo, la lunghezza di ciascuno scafo deve essere misurata individualmente. La lunghezza dello scafo, Lh, deve essere presa come la più lunga delle singole misure."


Ai fini dell'omologazione, le unità da diporto sono suddivise in quattro categorie che ne riassumono i criteri progettuali, essenzialmente in ambito strutturale e di stabilità:


- categoria A, imbarcazioni progettate per venti che possono superare forza 8 (scala Beaufort) e un'altezza significativa (H1/3) delle onde superiore a 4 m, ad esclusione di circostanze anomale come tempeste, tempeste violente, uragani, tornado e condizioni estreme di navigabilità o onde anomale

- categoria B, imbarcazioni progettate per una forza del vento fino a 8, compresa, e un'altezza significativa delle onde fino a 4 m, compresi

- categoria C, imbarcazioni progettate per una forza del vento fino a 6, compresa, e un'altezza significativa delle onde fino a 2 m, compresi

- categoria D, imbarcazioni progettate per una forza del vento fino a 4, compresa, e un'altezza significativa delle onde fino a 0.3 m, compresi, con onde occasionali di altezza massima pari a 0.5 m



Significato delle categorie e limiti di navigazione per natanti e imbarcazioni battenti bandiera italiana


Ai fini della definizione dei limiti di navigazione delle unità da diporto è necessario distinguere i natanti dalle imbarcazioni. I primi sono unità di lunghezza Lh fino a 10 m privi di immatricolazione (iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto, R.I.D., tenuti dalle Capitanerie di Porto e dagli Uffici Circondariali Marittimi), mentre le imbarcazioni sono unità di lunghezza Lh superiore a 10 m ed inferiore o uguale a 24 m, immatricolate per obbligo di legge.

I natanti non hanno l'obbligo dell'immatricolazione, né della licenza di navigazione e del certificato di sicurezza. Il proprietario ha comunque facoltà di iscriverli: in tal caso i natanti registrati seguono il regime giuridico delle imbarcazioni.

I natanti non hanno licenza di navigazione ne' certificato di sicurezza; posseggono solo il certificato d'uso del motore e/o la dichiarazione di potenza.

I natanti con omologazione CE (costruiti da Giugno 1998 ad oggi) possono navigare entro 12 miglia dalla costa (durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione, con la relativa dichiarazione di conformità), fermo restando che le condizioni meteomarine devono essere compatibili con quelle prescritte dalla categoria di omologazione; anche i natanti ante Giugno 1998 riconosciuti idonei da un organismo tecnico autorizzato o notificato possono navigare entro 12 miglia dalla costa (avendo a bordo l'attestazione di idoneità dell'organismo tecnico autorizzato o notificato). Tutti gli altri natanti non marcati CE possono navigare entro 6 miglia dalla costa.

Le imbarcazioni, immatricolate per obbligo di legge, possono navigare entro i limiti indicati nella licenza di navigazione se costruite prima del Giugno 1998, e quindi prive di omologazione CE, oppure senza limiti dalla costa, ma con obbligo di rispetto dei limiti meteomarini della loro categoria, se omologate CE.

Nel caso dei natanti, il limite di distanza dalla costa interviene non per motivi tecnici ma per questioni legali: non possono superare le acque territoriali (12 miglia marine). Infatti la navigazione oltre le 12 miglia è regolata dalla convenzione Internazionale di Montego Bay del 1982 sul diritto del mare, nella quale è previsto che la nazionalità di un mezzo nautico che naviga in alto mare (cioè mare internazionale ovvero oltre le acque territoriali) deve essere comprovata dai documenti di bordo. I natanti, non essendo immatricolati, sono privi di detta documentazione e considerati privi di nazionalità (bandiera). Pertanto, in alto mare i natanti sono soggetti alla polizia della navigazione svolta da navi militari di qualsiasi Stato firmatario della Convenzione (praticamente tutti gli stati del mondo), senza potersi avvalere del regime della bandiera nazionale. Quindi i natanti omologati CE, benché in grado tecnicamente di navigare oltre le 12 miglia (condimeteo permettendo), non lo possono fare per ragioni di diritto internazionale.

Una relazione ministeriale illustrativa del Codice della Nautica da Diporto recita testualmente: "si precisa che essendo l'unità natante da diporto non immatricolata e quindi priva di bandiera nazionale, può navigare solo nei limiti delle acque territoriali, al di fuori delle quali non avrebbe più alcuna tutela da parte dello Stato Italiano".

Ricordiamo infine che qualsiasi unità in navigazione deve avere a bordo le dotazioni di sicurezza previste per il tipo di navigazione che sta effettuando, non per il limite massimo di navigazione cui è abilitata.



Iter certificativo per l'esame CE del tipo


Lo schema che segue rappresenta l'iter tipico per l'ottenimento dell'omologazione CE di una nuova unità, sia essa un prototipo per una costruzione in serie (modulo B) o un esemplare unico (modulo G).


1) Richiesta del Cantiere al Registro


2) Accettazione richiesta


3) Invio disegni


4) Esame disegni


4a) Struttura:

sezione maestra (con scheda di laminazione se VTR)

piano longitudinale

pianta

coperta

sovrastruttura


4b) Elementi strutturali:

timoni (supporti e assi)

assi portaelica

supporti assi portaelica

bulbo di zavorra (vela)

finestrature, oblò, passi d'uomo

pozzetti e drenaggi


4c) Impianti:

combustibile

sentina

elettrico

raffreddamento motori

gas di scarico

GPL

protezione incendi

governo

acque nere


5) Sorveglianza della costruzione in Cantiere


6) Prove e controlli da parte del Registro:

prove di navigazione

prove di stabilità

prove di rumorosità

prove del funzionamento delle apparecchiature

controllo CIN e targa costruttore

controllo del manuale del proprietario


7) Rapporto delle prove


8) Rilascio della certificazione da parte del Registro


9) Emissione della Dichiarazione di conformità da parte del Cantiere


10) Immatricolazione (se richiesta) da parte delle Autorità competenti (Guardia Costiera)


Nel caso di modulo Aa, i disegni da inviare all'approvazione si riducono ai piani generali; la visita dell'ispettore del Registro sarà fatta solo ad imbarcazione finita per verificarne la rispondenza alle norme e la stabilità (prove pratiche). Con tale modulo di valutazione il Cantiere e il Progettista si assumono tutta la responsabilità della costruzione.

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